Memorial 2021 Felice Pulici

Presentato in Campidoglio il libro di Alfredo Parisi

 

 

-Le plusvalenze della Juventus: i perché di una condanna.

09.02.2023-Le plusvalenze della Juventus: i perché di una condanna.

La sentenza della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite sulla vicenda è stata depositata con le relative motivazioni il 30 gennaio scorso.

La sentenza  che si compone di  di 36 pagine è ampia, articolata, puntuale ed esaustiva.

Essa in particolare contiene l’affermazione di principi che vanno al di là della fattispecie oggetto della sentenza stessa. Principi  che possono di seguito essere elencati.

 

1)    Non è legittima l’iscrizione in bilancio di qualsiasi plusvalenza, svincolata da considerazioni inerenti all’utilità futura del diritto alle prestazioni dei calciatori, non da elementi  di coerenza della transazione. Ne consegue che in  qualsiasi valutazione un metodo deve essere sempre utilizzato ;

2)    L’inesistenza a livello di ordinamento federale di criteri normativamente sanciti che consentano una predefinizione di riferimento volta ad una valutazione delle plusvalenze,  impedisce agli Organi della Giustizia Sportiva di avvalersi di una normativa espressa. Pertanto, la Corte invita espressamente la FIGC ad adottare parametri normativamente sanciti, tali da permettere di formulare, con ragionevole certezza, giudizi su quali  plusvalutazioni possano essere considerate rilevanti sotto il profilo disciplinare. Aggiungo al riguardo che recentemente sia il Ministro della Sport, Abodi, sia il Ministro dell’Economia, Giorgetti, hanno dichiarato che l’attuale Governo è pronto ad intervenire in via legislativa per l’adozione di quei parametri invocati dalla Corte. In effetti un primo intervento è riscontrabile nel decreto c.d.”Milleproroghe”, dove è stato inserito un emendamento volto ad eliminare o disincentivare i vantaggi fiscali di cui oggi le società sportive possono avvalersi sulle plusvalenze. In specie, l’emendamento prevede che la rateizzazione fiscale delle plusvalenze ai fini reddituali potrà essere consentita solo per quelle che si traducono in un effettivo passaggio di denaro. In questo modo vengono fiscalmente penalizzate le plusvalenze c.d. “a specchio”, vale a dire consistenti in scambi di giocatori allo stesso prezzo o quasi;

3)    In mancanza di criteri e parametri di cui sub 2), la Corte ha giudicato solo sulla base di una imponente documentazione probatoria,proveniente sia dalla Procura della Repubblica di Torino, sia dalla Consob,prescindendo da qualsiasi metodo valutativo della plusvalenze indicato  dalla Procura Federale;

4)    Nell’ordinamento sportivo non vige il principio penalistico , ai fini dell’accertamento della colpevolezza, “ dell’oltre ogni ragionevole dubbio”, essendo sufficiente quello della ragionevole certezza;

5) La Corte di Giustizia Federale consente la revisione in “malam partem” di una  decisione basata sull’ignoranza  di fatti decisivi non conosciuti nel precedente procedimento, oppure nel caso di sopravvenienza, trascorso il termine per l’appello, di fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. Il fatto poi che il Collegio di Garanzia del CONI preveda la revisione solo per errore di fatto, non preclude che alle Federazioni sia riconosciuta l’autonomia di estensione delle ipotesi di revisione;

6)    La responsabilità della Juventus viene riconosciuta sulla base della imponente documentazione probatoria ricevuta e nel fatto che le plusvalenze incriminate non erano il frutto di operazioni indipendenti, bensì di sostanziali “ scambi permutativi”( scambi di giocatori allo stesso prezzo o quasi). Scambi che prescindevano da qualsiasi processo valutativo delle operazioni;

7)    La sanzionabilità disciplinare delle condotte in questione non richiede necessariamente la falsità dei bilanci, essendo sufficiente la loro irregolarità; infatti, a differenza dell’ordinamento penale che richiede il dolo, l’ordinamento sportivo ritiene sufficiente anche la colpa;

8)    Ai fini dell’entità della sanzione, assume particolare rilievo, oltre che la sistematicità delle condotte incriminate, quanto sancito dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e cioè: “L’assimilabilità concettuale della lealtà ai principi di correttezza e buona fede( Galgano) induce a ritenere  che essa debba considerarsi clausola di chiusura del sistema, poiché evita di considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio… Qui il rispetto degli obblighi  di lealtà e correttezza - pur con quei limiti di definizione di cui si diceva- si fa più intenso, proprio in considerazione delle peculiarità dell’ordinamento sportivo.”;

9)    Per le altre società deferite non è possibile una statuizione di condanna, poiché manca una documentazione probatoria sulla sistematicità delle condotte sospette(sistematica violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art.31,comma 1, Codice di Giustizia Sportiva) e, in assenza della documentazione di provenienza dalla Giustizia ordinaria e dalla Consob, in quest’ultimo caso, non essendo quotate le altre società deferite.

Tutto ciò premesso e considerato, si tenga altresì presente che, qualora la sentenza della Corte Federale d’Appello fosse definitivamente confermata, le società concorrenti della Juventus nei campionati nazionali e nei tornei internazionali  per i periodi incriminati potrebbero chiedere ed ottenere, nei confronti della stessa Juventus il risarcimento del danno, da determinarsi anche in via equitativa per concorrenza sleale.

Quest’ultima addebitabile a bilanci alterati mediante l’utilizzo di plusvalenze fittizie o certamente gonfiate tali da consentire capacità e potestà economiche e tecnico-sportive  altrimenti non disponibili.

Avv.Massimo Rossetti

 

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