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17 03.2023- Il Caso Juventus: la decisione del TAR del LAZIO.
Una recente decisione del TAR del Lazio ha sancito il diritto di accesso e di cognizione della Nota della Procura della FIGC del 14 aprile 2021 inviata alla COVISOC e citata da quest’ultima nella Relazione della stessa Covisoc del 19 ottobre 2021.
La conoscenza del contenuto della Nota della Procura Federale potrebbe risultare rilevante al fine di stabilire se le indagini della Procura Federale fossero in realtà iniziate non dal 19 ottobre 2021 bensì dal 14 aprile 2021 o anche prima.
Quanto sopra, con conseguente improcedibilità per violazione del termine(14 maggio 2021) previsto per l’iscrizione della notizia dell’illecito ( 30 gg da 14.aprile 2021 dies a quo)con l’ulteriore conseguenza dell’inutilizzabilità degli atti e documenti di indagine dopo la scadenza del termine di 60 gg, decorrenti dal 14 maggio 2021.
Queste eccezioni erano state sollevate dalla Juventus e dagli altri incolpati già nel corso del giudizio di 1°grado e ritenute assorbite a seguito del proscioglimento degli incolpati. Eccezioni, poi, riproposte in sede di processo di appello ed anche in questa sede ritenute assorbite, sempre per il proscioglimento degli incolpati.
Proscioglimento basato sull’affermazione secondo cui non esiste e non può esistere un metodo valutativo, quale esso sia, che determini il giusto valore di ogni singola cessione delle prestazioni di calciatori.
La Corte Federale d’Appello, nel confermare la decisione di 1° grado, non essendosi raggiunta la ragionevole certezza giudiziale degli illeciti contestati, tuttavia correggeva la motivazione del Tribunale nel senso di stabilire come erronea la valutazione dello stesso Tribunale per cui la mancanza di un qualsiasi metodo valutativo delle predette cessioni possa legittimare l’iscrizione in bilancio di qualsiasi importo.
Quest’ultimo svincolato da considerazioni inerenti all’utilità futura dei diritti dei calciatori acquistati nonché da elementi di coerenza delle transazioni.
La Corte, inoltre, come detto, confermava la decisione di 1°grado riguardo alle eccezioni sollevate dagli incolpati circa la tardività dell’iscrizione della notizia dell’illecito e la non utilizzabilità degli atti e documenti d’indagine acquisiti oltre il 14 luglio 2021 (cioè oltre i 60 giorni dal 14 maggio 2021).
La sentenza della Corte Federale d’Appello è stata soggetta a revocazione (ex art 63 Codice Giustizia Sportiva) da parte delle Sezioni Unite della stessa Corte con sentenza depositata il 30 gennaio 2023.
La sentenza di revocazione ha comminato 15 punti di penalizzazione in classifica alla Juventus da scontarsi nel corrente campionato (secondo il principio di afflittività).
La Corte d’Appello Federale nella sentenza di revocazione ha esaminato le eccezioni sopra elencate, riproposte della Juventus e dagli altri incolpati. Eccezioni respinte poiché, secondo la Corte, la Nota della Procura Federale citata nella Relazione della Covisoc del 19 ottobre 203212 di contenuto almeno finora incognito, concernente, così come desumibile dalla Relazione della Covisoc “indicazioni interpretative” fornite dalla stessa Procura, onde segnalare situazioni disciplinarmente rilevanti non era tale da costituire una forma effettiva di atto di indagine.
La Corte, citando la propria giurisprudenza, ricorda di aver sempre consentito, anzi sollecitato, atti pre-procedimentali al fine di evitare immediate iscrizioni senza una previa verifica della traducibilità di una possibile notizia in una effettiva notizia di illecito.
A questo proposito la Corte, ulteriormente, precisa di ritenere assorbente la circostanza che ad essere cruciale è il nuovo quadro fattuale per la percezione di una decisione da assumere e, prima ancora, per la maturazione della percezione dell’esigenza di presentare fondatamente un ricorso per revocazione.
Quello che rileva, puntualizza ancora la Corte, con evidente riferimento alla Nota della Procura Federale del 14 aprile 2021, non è un singolo documento specifico bensì un complesso di plurimi documenti ed intercettazioni quale presupposto indispensabile del trascorrere di un qualunque termine decadenziale.
Pertanto, è solo dalla Relazione Covisoc del 19 ottobre 2021, che costituisce un atto tipico di proposta di avvio di indagine, che deve calcolarsi qualsiasi termine di iscrizione della notizia dell’illecito delineato dalla stessa Covisoc
Quanto alla utilizzabilità di atti e documenti, la Corte sottolinea che l’art. 19, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che possono essere sempre utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre Autorità giudiziarie dello Stato.
Circa, poi, l’asserita violazione dei principi del giusto processo e delle prerogative della difesa, anche in questo caso le eccezioni vengono respinte, posto che il quadro fattuale in discussione è interamente rappresentato dalla Procura della Repubblica di Torino, cui si collega il procedimento CONSOB ,nonché considerato che dei relativi atti e documenti le parti hanno avuto esatta e compiuta notizia nei termini consentiti dal ricorso di revocazione.
Come si può, dunque, constatare, sulla rilevanza della Nota della Procura Federale del 14 aprile 2021 la Corte Federale d’Appello si è ampiamente e diffusamente soffermata.
Ne deriva che, quand’anche il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ritenesse rilevante ai fini della decisione sule eccezioni sollevate la cognizione del contenuto della Nota della Procura Federale del 14 aprile 2021, essendo il Collegio giudice di legittimità e non di merito, potrebbe annullare la sentenza di revisione, in quanto la Corte avrebbe deciso a prescindere dalla cognizione del suddetto contenuto, rinviando alla stessa Corte la decisione nel merito, alla luce di tale contenuto.
Laddove l’esclusiva competenza a decidere nel merito è e resta, comunque, della Corte d’Appello Federale.
Decisione che potrebbe essere confermativa di quella già assunta, ove risultasse dal contenuto della Nota della Procura Federale che si trattava effettivamente della fornitura di richieste” indicazioni interpretative”, così, pur nella rilevata anomalia della richiesta, consentire alla Covisoc lo scrutinio di operazioni sospette da segnalare alla stessa Procura per permettere, fondatamente, a quest’ultima l’apertura di una indagine disciplinare.
Nell’ipotesi di cui sopra, infatti, la Nota della Procura Federale si configurerebbe non come atto di indagine bensì come atto prodromico all’apertura di una indagine.
Avv. Massimo Rossetti
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