Memorial 2021 Felice Pulici

Presentato in Campidoglio il libro di Alfredo Parisi

 

 

Il calcio come il gioco dell'oca

10.04,2023-Il calcio come il gioco dell'oca: quando si buttano i dadi ( Sentenze della giustizia sportiva) non si sa se si va avanti o indietro.

 

Il Calcio nell’occhio del ciclone.

Come poteva essere prevedibile, le vicende relative alle plusvalenze  della Juventus si stanno allargando a macchia d’olio, coinvolgendo una serie di altre società.

Ne fanno fede le notizie odierne  circa le indagini in corso da parte di alcune Procure della Repubblica ( Tribunale di Tivoli, Tribunale di Roma) concernenti vicende analoghe che interessano, allo stato, la Lazio spa , la Roma spa e la Salernitana spa.

Ciò premesso, e fatto salvo che, al momento, si tratta di indagini e non di processi, di indagati e non di imputati, fermo rimanendo che, ai sensi dell’art. 27, 2° comma, della Costituzione, l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, alcune prime   considerazioni possono essere opportune ed utili.

Le ipotesi di reato prefigurate consistono  in fatturazioni per operazioni inesistenti, dovendosi  intendere per tali sia quelle emesse a fronte di operazioni incomplete o mai avvenute, sia quelle per importi maggiorati rispetto a quelli effettivi, sia quelle tra soggetti diversi da quelli coinvolti nelle transazioni.

Vengono, inoltre, contestati i reati di false dichiarazioni ai fini reddituali e di false comunicazioni sociali, nonché di alterazione dei bilanci.

Ma al di là di quelli che potranno essere gli sviluppi e gli esiti delle indagini penali, le attenzioni e le preoccupazioni dei tifosi delle società coinvolte si focalizzano sulle possibili conseguenze sul piano sportivo.

E da questo punto di vista, è opportuno e utile richiamare alcuni principi, recentemente enunciati dalle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello, proprio in merito alla vicenda Juventus.

La Corte, modificando le motivazioni della sentenza di 1° grado del Tribunale Federale, ha affermato che non è legittima l’iscrizione in bilancio di qualsiasi plusvalenza svincolata da considerazioni inerenti all’utilità futura del diritto alle prestazioni dei calciatori e da elementi di coerenza delle transazioni, con la conseguenza che, in qualsiasi valutazione, un metodo deve essere sempre utilizzato.

In mancanza di criteri e metodi predeterminati, la Corte, nel caso Juventus ,ha giudicato solo sulla base della documentazione pervenuta, sia dalla Procura della Repubblica di Torino sia, essendo la Juventus quotata, dalla Consob, prescindendo, quindi, da qualsiasi metodo valutativo delle plusvalenze.

La Corte ha, altresì, stabilito che nell’ordinamento sportivo non vige il principio penalistico, ai fini dell’accertamento della colpevolezza,dell”oltre ogni ragionevole dubbio”, bensì il principio della ragionevole certezza della colpevolezza.

Allo stesso modo, ha sancito che la sanzionabilità  disciplinare non richiede, necessariamente, la falsità dei bilanci, essendo sufficiente la loro irregolarità non dolosa ma anche solo colposa.

La Corte ha, infine, riconosciuto la responsabilità della Juventus nella sistematicità delle condotte incriminate e nel fatto che le plusvalenze erano determinate da scambio di giocatori c.d.  “a specchio”, cioè meramente permutativi, preordinatamente volti a determinare fittizi vantaggi a favore delle società coinvolte negli scambi stessi.

E’ da ritenere, pertanto, che la Giustizia sportiva non si discosterà dai principi e dai parametri di valutazione fin qui indicati, ove chiamata a pronunciarsi su casi analoghi.

Circa, in particolare, gli scambi di giocatori intervenuti tra Lazio e Salernitana, la situazione presenta specifiche peculiarità e complessità dovute al fatto che entrambe le società, nei periodi considerati, erano controllate, direttamente o indirettamente, da un  medesimo soggetto.

Situazione oggettivamente idonea a dar luogo a rapporti intersocietari incrociati, potenzialmente suscettibili di favorire operazioni in oggetto in potenziali conflitti di interessi ( sostanziale identicità soggettiva tra cedente e acquirente di beni e/o servizi).

Conflitti che, però ,quando si tratti di società controllata e controllante, di società sorelle, non è, secondo le norme codicistiche, configurabile quando,  con idonea motivazione degli amministratori, si dimostri la sussistenza di un superiore interesse di gruppo, che trascenda l’interesse di ciascuna singola società.

E’ da sottolineare, a questo proposito, che il nostro ordinamento non esclude la figura della holding di persone fisiche quando cioè, in posizione di controllo di più società vi sia, non solo un’altra società o ente, bensì  una persona fisica.

Proprio per evitare situazioni del genere,  tenuto conto della specificità delle società di calcio professionistiche, nel 2005 la FIGC aveva vietato che un medesimo soggetto avesse potuto detenere il controllo di più società professionistiche.

Il 22 giugno 2012, il Consiglio Federale introduceva una deroga di sei mesi al divieto, onde consentire l’iscrizione ai rispettivi campionati della Lazio e della Salernitana, entrambe controllate dal medesimo soggetto, posto che , nel frattempo, la Salernitana, promossa in Serie B, era diventata anch’essa, come la Lazio, una società professionistica.

Successivamente, il 9 luglio 2013, lo stesso Consiglio Federale modificava l’art. 16 bis delle NOIF, abolendo il divieto allorchè  il controllo in capo al medesimo soggetto  fosse “ non riconducibile alla volontà dei soggetti interessati”, equiparando, a tali effetti, la promozione da una Serie inferiore ad una superiore.

Sia la sospensione, sia la modifica venivano da me aspramente criticate ( cfrr. www. Federsupporter.it : Note del 25 giugno 2012; 18 agosto 2012; 2 agosto 2013) quali norme pacchianamente ad personam, manifestamente irrazionali e, soprattutto, illegittime, in quanto in contrasto con lo Statuto federale che stabiliva il divieto in questione.

Divieto, quindi, non derogabile mediante modifiche delle NOIF, bensì dello Statuto.

Il divieto veniva, poi, sia pur tardivamente, ripristinato, cosicchè il dr. Lotito si vedeva costretto a cedere ad altri la Salernitana.

Non v’è dubbio, dunque,  che la FIGC abbia avuto precise e significative responsabilità nel consentire relazioni e rapporti tra società professionistiche controllate da un medesimo soggetto.

Oggi, perciò, non può dolersene e non può sanzionare in sede disciplinare tali relazioni e rapporti.

E ,infatti, come sopra rilevato avendo la FIGC permesso che nei periodi considerati esistesse un gruppo di società professionistiche controllato da un medesimo soggetto persona fisica, le operazioni poste in essere dalle società del gruppo vanno valutate come legittime se conformi all’interesse  non già isolatamente di ciascuna società del gruppo, bensì collettivamente nei conformi al superiore interesse del gruppo.

Avv. Massimo Rossetti

 

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