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20 dicembre 2017 -Lazio-Torino dell’11 dicembre 2017 : esperibilità di una azione di classe
Alcuni tifosi della Lazio, anche nostri soci, hanno chiesto a Federsupporter, con riferimento alla partita in oggetto, delucidazioni sulla esperibilità di una così detta “ class action”, alla luce di notizie di stampa apparse su” Il Corriere dello Sport” del 15 e 18 dicembre scorsi.
Ciò premesso, svolgo le considerazioni e valutazioni che seguono.
L’azione di cui si parla ( art.140 bis del Codice del consumo), denominata “ azione di classe”, è esperibile nei confronti di una o più imprese ( art. 140 bis, comma 2, lettera a) o nei confronti di produttori di beni o servizi ( art. 140 bis, comma 2, lettera b), dovendosi intendere per tali degli imprenditori.
Non solo, ma, ai fini dell’individuazione del Tribunale competente a giudicare la domanda proposta con l’azione di classe, la norma ( art. 140 bis, comma 4 ) parla del Tribunale “ in cui ha sede l’impresa”.
Laddove, nel caso di specie, l’attività dell’arbitro, pur di natura professionale, non può, però, essere riconducibile a quella di impresa o di imprenditore, quest’ultimo inteso quale produttore di beni o servizi.
Né l’AIA ( Associazione Italiana Arbitri) può essere riconducibile ad una associazione di imprese o di imprenditori.
Detto sulla legittimazione passiva, circa la legittimazione attiva alla proposizione dell’azione di classe, il nuovo art. 140/bis del Codice del consumo prevede che essa possa essere attivata anche da un singolo consumatore, non essendo più necessario che l’azione sia promossa da associazioni o comitati cui il singolo consumatore o più consumatori partecipino.
L’iniziativa dell’associazione o del comitato necessitano dell’adesione del singolo o dei singoli all’iniziativa stessa affinchè il singolo o i singoli consumatori possano giovarsi degli effetti favorevoli della decisione.
L’iniziativa collettiva annunciata da un pool di avvocati potrebbe essere, quindi,con assistenza e patrocinio legali gratuiti da parte di tale pool, assunta anche mediante Federsupporter, senza il bisogno di dover costituire una nuova associazione o comitato ad hoc.
Il procedimento promosso con l’azione di classe prevede che il Tribunale adito si pronunci in via pregiudiziale sull’ammissibilità dell’azione : giudizio che implica sia un esame di rito sia di merito.
Va tenuto presente che, nel caso di inammissibilità, la parte soccombente, da intendersi , non solo l’associazione o il comitato proponente, bensì anche tutti coloro i quali hanno aderito all’azione, possono essere condannati, oltreché alle spese, incluse quelle di pubblicazione della decisione sui media scelti dal giudice, anche al pagamento di una somma risarcitoria equitativa a favore della controparte.
Condanna che può verificarsi, oltreché per inammissibilità dell’azione, anche a seguito di esito negativo del giudizio di merito.
Non sono pochi, pertanto, i rischi insiti per il soggetto proponente ed i singoli aderenti all’azione, qualora quest’ultima venga riconosciuta inammissibile o infondata, in specie se manifestamente infondata.
Una alternativa all’azione di classe potrebbe essere rappresentata dalla proposizione di una azione ordinaria per risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti dell’arbitro della gara in questione, nonché degli arbitri addetti alla VAR.
Danni attribuibili alla responsabilità dell’arbitro e degli arbitri suddetti per decisioni non improntate a criteri di terzietà, imparzialità, di osservanza del dovere minimo di diligenza richiesto a dei professionisti,
Decisioni che hanno alterato l’andamento e l’esito della gara.
Mancanza di terzietà, imparzialità, di osservanza del dovere minimo di diligenza professionale, integranti colpa grave, desumibili sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, quali : precedenti decisioni dello stesso arbitro sempre negative nei confronti della Lazio ; manifestazioni pubbliche di simpatie per la rivale cittadina della stessa Lazio, relativamente alle quali la Procura federale ha avviato un’indagine ; manifesta irragionevolezza e discriminatorietà di comportamento per non essersi avvalso l’arbitro, nel contesto di una medesima azione di gioco, della VAR onde verificare l’esistenza di un fallo da rigore e l’essersi, invece, avvalso della Var limitatamente alla verifica di un fallo di un calciatore della Lazio.
Fallo giudicato quale comportamento violento, con conseguente, immediata espulsione del suddetto calciatore e conseguente menomazione della competitività della squadra di appartenenza.
Decisone, poi, ritenuta erronea dal Giudice Sportivo che ha squalificato lo stesso giocatore per una sola giornata di gara, qualificando il comportamento del medesimo non come violento, bensì come meramente antisportivo.
Qualora si volesse proporre, anziché un’azione di classe, una azione ordinaria in via risarcitoria, occorrerebbe precostituire un litisconsorzio fra tifosi, piccoli azionisti della Lazio e scommettitori sulla vittoria di quest’ultima nella gara in questione , con incarico di promuovere l’azione ordinaria ad un pool di avvocati che volessero prestare gratuitamente la loro attività professionale, fermo restando che una azione del genere sarebbe pur sempre sottoposta all’alea insita in ogni giudizio, comportando, in caso di soccombenza, la condanna alle spese e ad una somma risarcitoria equitativa a favore della controparte.
Eventuali iniziative giudiziarie, sia, in particolare, sotto forma di azione di classe ed anche sotto forma di azione ordinaria risarcitoria, devono, pertanto, essere attentamente e prudentemente prese in considerazione, evitandosi di suscitare facili entusiasmi e senza adeguata prospettazione e ponderazione dei rischi insiti nella proposizione di azioni temerarie o infondate.
Avv. Massimo Rossetti
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