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Ci sono partecipazioni e Partecipazioni

Mentre la FIGC chiede a Federsupporter di versare un importo di 500 euro solo per poter esaminare il ricorso contro la non ammissione dell’Associazione ai processi sportivi per illecito, nello stesso tempo, sempre la FIGC deroga l’art. 16 bis delle NOIF per consentire ad alcuni “furbetti del palloncino” di controllare più società appartenenti alla sfera professionistica.

Ciò e tanto altro può essere possibile proprio perché manca l’unica partecipazione che potrebbe porre un freno all’autoreferenzialità del mondo del calcio, in tutte le sue componenti, quella dei sostenitori. Ed in questo Federsupporter è sempre più isolata.

 

Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura del fax inviato alla FIGC  ed alle  note del’Avv. Massimo Rossetti in merito alla deroga all’art. 16 bis delle NOIF .

Ufficio Stampa

 

Roma, 25 giugno 2012

Partecipazioni societarie : art. 16 bis delle NOIF. Vincono i “furbetti del palloncino” ma perde la credibilità delle Istituzioni e dell’ordinamento del calcio.

(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)

Come avevo già spiegato al punto n. 3 delle mie note del 18 giugno scorso (vedasi www.federsupporter.it), l’art. 16 bis delle NOIF vieta partecipazioni o gestioni societarie che determinino in capo al medesimo soggetto controlli, diretti o indiretti, in società appartenenti alla sfera professionistica.

Sempre lo stesso art. 16 bis stabilisce che si ha una posizione di controllo di una società quando allo stesso soggetto, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado, sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti in organi decisionali ovvero un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali.

 

L’inosservanza del suddetto divieto, ove permanga alla scadenza del termine, annualmente fissato (per la stagione sportiva 2012-2013, al 30 giugno 2012), per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, comporta la non iscrizione al campionato di competenza delle società oggetto di proprietà o di controllo e la decadenza dai contributi federali.

L’art. 16 bis, nel testo sopra illustrato, fu, da ultimo, così modificato dalla FIGC il 15 luglio 2005 : allo scopo, non solo, come precedentemente previsto, di evitare partecipazioni, dirette o indirette, in società professionistiche appartenenti allo stesso campionato, ma anche a tali società appartenenti a campionati diversi ; nonchè allo scopo di rendere più severe e, quindi, con maggiore efficacia deterrente, le sanzioni per l’inosservanza del divieto.

La ratio dell’art. 16 bis, così come modificato nel luglio 2005, consisteva evidentemente nella volontà di non dar luogo a vere proprie holding calcistiche : vale a dire a concentrazioni nel medesimo soggetto o in soggetti allo stesso collegati per parentela o affinità o per particolari vincoli contrattuali di una serie di società di calcio professionistiche, ancorchè appartenenti a campionati diversi.

Concentrazioni che possono alterare la competitività tra società e possono causare oggettivi conflitti di interessi, oltre che prestarsi a possibili confusioni, commistioni e irregolarità economiche, gestionali e amministrative.

Quanto sopra nel rispetto di principi fondamentali dell’ordinamento sportivo, quali : quelli di lealtà – intesa come qualità di chi non ricorre a sotterfugi-, di probità – intesa come rettitudine ed integrità morale- e, soprattutto, di correttezza – intesa come osservanza delle regole-, di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (così in decisione della Commissione Disciplinare Nazionale Federale del 26 aprile scorso in Comunicato Ufficiale n. 90).

Peraltro, le modifiche apportate nel luglio 2005 all’art. 16 bis erano state indotte da fenomeni di partecipazioni e controlli societari incrociati che si erano in precedenza verificati.

Tutto chiaro e tutto previsto dunque ? Neppure per sogno.

 

Il Consiglio Federale, infatti, riunitosi il 22 giugno scorso, posto che, entro il 30 giugno prossimo, data di scadenza del termine di iscrizione ai rispettivi campionati, la SS Lazio Spa e il Salerno Calcio Srl , essendo entrambe controllate dall’azionista di maggioranza della SS Lazio Spa ed essendo entrambe appartenenti alla sfera professionistica, non avrebbero potuto iscriversi ai suddetti campionati, ha stabilito di derogare, sembra per un periodo di 6 mesi, da quanto previsto dall’art. 16 bis delle NOIF.

Laddove appare fin troppo palese che l’unico, vero motivo della deroga consiste nell’ovviare alle conseguenze dell’inosservanza del divieto di cui al predetto art. 16 bis, a carico delle sunnominate società e di chi le controlla, senza, d’altronde, alcuna valida giustificazione, se si tiene conto che le disposizioni dell’art. 16 bis erano o avrebbero dovuto essere ben note da tempo a chi assume la proprietà o il controllo di società di calcio.

In sostanza, la deroga è un tipico provvedimento “ad personam”, che, come riportato, in particolare, in un articolo di Fabrizio Patania, a pag. 7, de “Il Corriere dello sport” del 23 giugno scorso, avrebbe suscitato il – comprensibile- sorriso beffardo di alcuni membri del Consiglio Federale uscenti dalla riunione del 22 giugno scorso.

In realtà, c’è poco da ridere e ci sarebbe molto da piangere.

E, sicuramente, più che muovere al riso, muovono a sentimenti di compassionevole comprensione, visto l’arduo ed ingrato compito di dover attribuire la deroga a inverosimili ragioni diverse da quella di un mero favoritismo, le parole attribuite al Presidente federale, secondo cui la deroga stessa sarebbe giustificata dal fatto che “Lotito era in bonis” (ci sarebbe mancato altro che non lo fosse stato, ma, poi, che cosa c’entra questo con la deroga ?) e che non era giusto penalizzare una società, come il Salerno Calcio, appena risollevatasi da una grave crisi economica.

Ma se tali motivazioni, fossero, per davvero, credibili e non si fosse trattato, come, invece, si è trattato, di una pura e semplice ciambella di salvataggio lanciata all’ultimo momento a soggetti assolutamente consapevoli, non da ora e all’improvviso, di versare in una situazione vietata dalle norme federali (l’art. 16 bis stabilisce espressamente che l’inosservanza del divieto costituisce illecito), perché allora non si è cambiato, per tempo e, soprattutto, in un tempo non sospetto, l’art. 16 bis delle NOIF

E’ mai possibile ed è del tutto casuale che il Consiglio Federale si sia accorto che il Dott. Lotito era ed è “in bonis” e si sia convinto che è opportuno andare incontro a società risollevatasi da una crisi economica solo a pochissimi giorni di distanza dalla scadenza del termine (30 giugno) di iscrizione ai campionati di competenza, a pena di esclusione da questi ultimi ?

Verrebbe da dire, come il mitico Totò, ma “ci facciano il piacere !”.

La verità è che, come pure rilevato nel citato articolo de “Il Corriere dello sport”, quanto avvenuto si deve considerare un “successo politico” del Dott. Lotito.

Un “successo” che, mutuando le parole da una ormai celebre e popolare espressione entrata nel linguaggio comune, potrebbe definirsi da “furbetti del palloncino”, ma che rappresenta una grave sconfitta della credibilità delle Istituzioni e dell’ordinamento del calcio.

Un ordinamento, infatti, per essere credibile, deve possedere, in primis, i requisiti della certezza delle proprie regole e dell’affidamento che in esse debbono poter fare tutti gli appartenenti a tale ordinamento.

Regole che, secondo espressioni attribuite ad uno storico personaggio politico (Giovanni Giolitti), non possono essere per taluni interpretate e ad altri applicate e che non possono sottostare al principio per cui, fatta la legge, trovato l’inganno.

Chi, ora, potrà vietare ad altri soggetti proprietari o controllori di società professionistiche di assumere, senza limiti, la proprietà o il controllo di altre società anche appartenenti alla medesima sfera ?

Come si può negare che, di fatto, l’art. 16 bis è stato surrettiziamente modificato e, anzi, per meglio dire, è stato abrogato ?

Una Commissione, si dice, studierà nuove soluzioni in materia di partecipazioni societarie e si parla di “modello spagnolo”.

Ma tale modello non prevede affatto ciò che è stato reso possibile con la deroga adottata il 22 giugno scorso e non è affatto in contrasto con le disposizioni dell’art. 16 bis, bensì prevede la possibilità per le società di calcio del campionato maggiore di far partecipare ai campionati minori proprie squadre “satelliti”, in specie per favorire la crescita e l’inserimento di giovani nel calcio professionistico, ai più alti livelli, senza che, però, tali squadre possano accedere ai campionati maggiori e senza che vi sia la proprietà o il controllo di altre società appartenenti alla sfera professionistica.

Per concludere, sembra sempre di più che le uniche norme rigorosamente inderogabili siano quelle che prevedono obblighi, controlli, restrizioni, divieti, sanzioni a carico dei sostenitori sportivi ; cioè di quei soggetti che mantengono, direttamente o indirettamente, il settore calcistico e che non appena “sgarrano”, anche se per fatti di lieve entità, sono chiamati a pagarne le conseguenze senza se e senza ma.

I “padroni” del calcio, spesso non con i soldi propri ma dei sostenitori, invece, quando “sgarrano”, il più delle volte, non pagano, perché magari interviene qualche provvidenziale “deroga” che accorre in loro amorevole soccorso, avallando l’opinione piuttosto diffusa che la nostra sia la patria “del diritto e del rovescio”.

Per i sostenitori, in un Paese in cui una Commissione di studio non si nega a nessuno, non si fanno mai “Commissioni” che studino soluzioni a loro favore.

Purtroppo, però, bisogna ammetterlo, con cruda ma assoluta franchezza, i sostenitori hanno il calcio che si meritano, non avendo ancora, nonostante tutto, preso coscienza del fatto che, per far valere e far rispettare la propria dignità, i propri diritti ed interessi, è necessario unirsi, organizzarsi in forme associative e rappresentative, come, per esempio, Federsupporter, cui, finora, i sostenitori stessi non hanno dato una significativa partecipazione, pur avendo l’Associazione svolto, in appena due anni di vita e con assoluta scarsità di risorse, una notevole e proficua attività di rappresentanza e tutela dei suddetti diritti ed interessi, non priva di alcuni importanti successi, per esempio, in materia di tessera del tifoso.

Fino a quando i sostenitori vorranno sopportare di essere considerati gli “utili idioti” del calcio e di esserne esclusi da tutte le Istituzioni che lo governano, pur essendone i principali finanziatori ?

 

Avv. Massimo Rossetti

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