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Con sempre maggiore frequenza la Commissione Disciplinare Nazionale si sta interessando alla posizione degli Agenti dei Calciatori nei rapporti tra Calciatori professionisti e le società di calcio.
Ciò che lascia perplessi è che la figura giuridica degli agenti dei calciatori, inquadrata negli Statuti e nei regolamenti della FIFA (“Regolamenti approvato il 29 ottobre 2007 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2008”), e recepiti dal Regolamento Agenti dei Calciatori della FIGC, non dovrebbe ormai lasciare spazio a dubbi interpretativi e, quindi, a comportamenti trasparenti.
Mentre per quanto riguarda le violazioni del quadro normativo regolamentare poste in esse dagli Agenti dei Calciatori ci riserviamo di illustrare le ultime decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale che definisce deferimenti del Procuratore Federale, nella quasi generalità con i patteggiamenti previsti dall’art. 23, commi 1 e 2, Codice di Giustizia Sportiva, nella nota che segue Federsupporter rinvia nuovamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il chiarimento sull’attività degli Agenti dei Calciatori nel contesto normativo italiano.
Il Presidente
Dr. Alfredo Parisi
Roma, 15/11/2012
Spettabile
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva
Fax 06 46 83 79 08
Oggetto: Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti: attività di intermediazione svolta dagli Agenti di calciatori.
A corredo ed integrazione dell’esposto, stesso oggetto, del 18 ottobre scorso, inviato, in pari data, via fax, a codesto Ministero, si aggiunge quanto segue.
Ad accrescere il già rilevante numero di Agenti di calciatori, di società di calcio e di calciatori stessi coinvolti in procedimenti disciplinari sportivi per violazioni del Codice di Giustizia Sportiva e dei Regolamenti, FIFA e FIGC, che disciplinano l’attività dei predetti soggetti in materia di occupazione e del mercato del lavoro di calciatori professionisti, sono state recentemente pubblicate, il 5 novembre scorso, sul sito ufficiale della FIGC, alcune decisioni della Corte di Giustizia Federale.
Tali decisioni, confermative di condanne irrogate in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale Federale, sono di particolare interesse, poiché, da un lato, fanno emergere comportamenti, pressoché generalizzati e sistematici, in violazione di norme dell’ordinamento sportivo che disciplinano la suddetta attività e, dall’altro, descrivono puntualmente come tali comportamenti, non solo violino le vigenti norme in materia di occupazione e del mercato del lavoro, ma siano anche funzionali a cospicue evasioni ed elusioni fiscali, soprattutto di IRPEF e di IVA.
Il compenso all’Agente, per le prestazioni a favore del calciatore, pagato da parte della società, ancorché da questa non dovuto, sarebbe da considerarsi un fringe benefit a favore del calciatore e, quindi, come tale, rientrante nella sua retribuzione imponibile a fini IRPEF, mentre l’IVA, sul predetto compenso, esposta nelle fatture emesse dall’Agente, o da soggetti ad esso riconducibili (per lo più, società di capitali o di persone), verrebbe interamente detratta dalla società nel periodo di imposta in cui le fatture sono state ricevute, qualificandosi il compenso stesso come costo dell’attività di impresa (in proposito, si richiama un documento, non pubblicato, della Amministrazione Finanziaria indirizzato agli Uffici periferici della Agenzia delle Entrate).
Al riguardo, si trascrive, di seguito, il brano tratto da pagina 12 delle sopra richiamate decisioni sui ricorsi presentati dall’Agente, Federico Giacomelli, e dal calciatore, Andrea Gasbarroni:
“Evidente l’interesse di tutte le parti in gioco(Agente calciatore e le società Juventus, Parma, Genoa, Torino ndr.) all’adozione dello schema di cui si è detto. Con il conferimento dell’incarico all’Agente da parte delle società, anziché da parte del calciatore che quella società vuole tesserare, si elude, anzitutto, l’obbligo, sopra ricordato, della formalizzazione e successivo deposito del mandato tra calciatore ed agente. Il calciatore riceve consulenza ed assistenza nella conclusione del contratto senza assumerne il correlato impegno di compensare la prestazione professionale, come invece normativamente disposto. L’agente, da parte sua, riceve il compenso direttamente dalla società,considerata miglior soggetto prestatore, nonostante abbia, di fatto, curato gli interessi del calciatore medesimo, in modo esclusivo o, quantomeno, prevalente”.
D’altronde, come già sottolineato nell’esposto del 18 ottobre scorso, l’attività di intermediazione svolta dagli Agenti di calciatori, non solo risulta contraria a norme imperative di legge che disciplinano l’occupazione e il mercato del lavoro, ma, secondo la giurisprudenza comunitaria (Tribunale di Primo Grado CE, sentenza Laurent Piau/Commissione delle Comunità Europee), avvalorata da un’indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e Mercato, per essa non valgono l’autonomia e la peculiarità del mondo dello sport, essendo detta attività da qualificarsi come tipicamente economica, la cui disciplina, come tale, compete all’ordinamento statale.
Autonomia e peculiarità, eventualmente giustificatrici dell’esenzione dal rispetto delle norme e delle regole dell’ordinamento statale; esenzione che, in questo caso, non opera per stessa volontà dell’ordinamento sportivo.
Infatti, come pure specificato nell’esposto del 18 ottobre scorso, il Regolamento FIFA Agenti Calciatori stabilisce espressamente che esso non esonera dall’obbligo di adempiere alla legislazione applicabile nel territorio della Federazione “con particolare riferimento alle leggi in materia di occupazione” (art. 2) e l’analogo regolamento FIGC, posto che quest’ultima è tenuta a recepire i principi contenuti nel Regolamento FIFA, recita che l’Agente, tra l’altro, è tenuto a garantire che i contratti di prestazione sportiva conclusi a seguito della propria attività siano conformi alle norme statali (art. 19).
Alla luce di tutto quanto precede, si rafforza, pertanto, anche nella prospettiva della prossima apertura (gennaio 2013) della sessione invernale del calciomercato, l’esigenza di un tempestivo e incisivo intervento di codesto Ministero, affinché l’attività degli Agenti di calciatori sia ricondotta, come oggi non appare essere, a legalità, considerato anche che il sistema sanzionatorio previsto dall’ordinamento sportivo non sembra certamente in grado di prevenire la violazione delle sue stesse, proprie regole, riducendosi le sanzioni comminate a pene pecuniarie di modesta entità, se si tiene conto dei livelli reddituali dei soggetti sanzionati, nonché a inibizioni di breve durata.
Nel ringraziare nuovamente per l’attenzione e in attesa di gradito riscontro, nel frattempo, si porgono distinti saluti.
Il Presidente
Dr.Alfredo Parisi
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