Società di calcio, calciatori, agenti di calciatori: le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC

Si fa seguito alla nota del 23 aprile scorso sull’argomento in oggetto ( cfr. www.federsupporter.it), precisando  che la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC si è pronunciata il 26 aprile scorso, con Comunicato Ufficiale n. 90/CDM, con  decisioni integralmente consultabili sul sito www.figc.it Per quanto riguarda i capi di imputazione, essi possono essere compendiati in plurime violazioni degli obblighi di lealtà, di probità e di correttezza che fanno capo a tutti i tesserati ed a tutti coloro che operano in ambito sportivo, nonché in plurime violazioni dei regolamenti FIFA e nazionali che disciplinano l’attività degli agenti di calciatori ( per una più analitica elencazione dei capi di imputazione, si rinvia alle decisioni consultabili sul sito www.figc.it  ed al citato documento del 23 aprile scorso consultabile sul sito www.federsupporter.it).

Le  decisioni in oggetto confermano , purtroppo,  lo stato di degrado, materiale e morale, cui è ormai pervenuto il mondo del calcio.

A questo proposito, si ritiene opportuno stralciare dalle decisioni di cui trattasi alcuni illuminanti brani.

Più precisamente, laddove la Commissione Disciplinare afferma :

“  L’art.1,comma 1, CDS ( ndr. Codice di Giustizia Sportiva) impone il rispetto a tutti i tesserati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in forza dei principi di lealtà-intesa come qualità di chi non ricorre a sotterfugi-, probità – intesa come rettitudine ed integrità morale- ma soprattutto correttezza – intesa come osservanza delle regole “.

E’ bene partire dal presupposto che la necessità di regolamentare la particolare attività di chi procaccia calciatori, demandata espressamente a tesserati di società interessate ad ottenere una tale prestazione, è legata alla duplice esigenza di evitare che ci si possa avvalere di soggetti svincolati da qualsiasi controllo e potestà sanzionatoria e di responsabilizzare le società nello svolgimento di pratiche che, negli ultimi anni, hanno visto privilegiare l’aspetto economico rispetto a quello di tutela dei calciatori e dei giovani “

“ La Procura Federale ha svolto una approfondita attività di indagine con l’acquisizione di copiosa documentazione e le audizioni del Presidente della Società ….omissis…. I fatti oggetto del deferimento sono pacifici. I deferiti sostanzialmente li ammettono o, comunque, non li contestano specificamente “.

“Le violazioni contestate sono in gran parte di natura formale : ciò non ne limita la gravità, in quanto il rigore formale garantisce la sostanza, specie in fattispecie di così grande rilievo economico e di così evidente opacità “.

“Palesemente priva di pregio è la tesi difensiva secondo la quale l’obbligo di trasmettere la documentazione sarebbe limitato a taluni documenti scelti discrezionalmente dall’obbligato. E’ ovvio che la scelta della documentazione necessaria per le indagini non può che spettare all’organo inquirente, che altrimenti vedrebbe irrimediabilmente compromessa la propria capacità investigativa”.

Come già detto, in questa delicata materia che coinvolge molteplici aspetti , anche fiscali, il rigore formale è essenziale e costituisce l’unica garanzia di trasparenza e di regolarità amministrativa”.

“ Appare certamente illegittimo il rifiuto opposto dal …….omissis…     alla richiesta di documentazione avanzata dalla Procura Federale … omissis  A tale richiesta i deferiti hanno replicato con la Racc. A.R. …..nella quale… omissis…. si opponeva anche un’arrogante, espresso rifiuto sulla base della vastità e genericità della richiesta che avrebbe asseritamente costituito una indagine esplorativa. Contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti, la richiesta della Procura era precisa e circostanziata e non lasciava adito a dubbi interpretativi …. omissis…. Nessuna norma vieta alla Procura ( né ad altri Organi Federali come ad es. la Covisoc) di compiere indagini esplorative”.

“ Il deferito …omissis…nel corso dell’audizione del 26.03.2010, ha infatti ammesso pienamente che il contratto con il calciatore ….avvenne grazie all’intervento della Società ….alla quale aveva rilasciato mandato, contraddicendo espressamente quanto sostenuto in proposito nella memoria difensiva che sul punto si rivela infondata proprio alla luce delle dichiarazioni rese dal …...”

Gli ampi stralci riportati e, ancor più, una attenta lettura delle decisioni nella loro interezza, si commentano da soli, anche per quanto concerne le linee ed i comportamenti difensivi, a volte, in vero sconcertanti, tenuti da alcuni degli incolpati, poi condannati.

Né è senza significato che molti degli incolpati, anziché affrontare il processo sportivo, abbiano preferito patteggiare con la Procura Federale sanzioni economiche, ammettendo implicitamente la loro colpevolezza.

Viceversa,alcuni dei condannati,  in loro pubbliche dichiarazioni, disinvoltamente affermano di essere incorsi in meri, lievi errori formali e di essere vittime di accanimenti e persecuzioni disciplinari .

Federsupporter, anziché alle opinioni ed alle parole, preferisce attenersi e dare voce ai fatti e, in questo caso, agli atti.

Sorprende, infine, ma non più di tanto, che su tali atti gli organi di informazione, nazionali e locali, a parte qualche lodevole eccezione, o abbiano taciuto o sorvolato o si siano limitati a scarne e superficiali valutazioni.

 

Il Presidente

Dr. Alfredo Parisi

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