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Roma 8 febbraio 2013
Regolamentazione dei trasferimenti internazionali dei calciatori. Studio della Commissione Europea sugli aspetti economici e legali dei trasferimenti.
( Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale).
Il 6 febbraio scorso la SS Lazio spa ha ufficialmente comunicato di aver acquisito le prestazioni del calciatore Louis Saha per la corrente stagione sportiva 2012/2013.
Il suddetto calciatore avrebbe consensualmente risolto il contratto che lo legava alla Società inglese Sunderland entro il 31 gennaio scorso, prima delle ore 19 : vale a dire nell’ultimo giorno e prima dell’orario di chiusura in Italia della sessione di mercato invernale 2013.
Ciò premesso, ai sensi dell’art. 6 ( “Periodi di tesseramento”) del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti internazionali dei calciatori, il giocatore era tesserabile, in quanto, in deroga al principio secondo cui il tesseramento può avvenire solo durante uno dei periodi annuali di tesseramento, stabiliti dalla Federazione nazionale, il professionista privo di contratto al termine del suddetto periodo può essere tesserato anche al di fuori di quest’ultimo.
Peraltro, l’art. 13 (“Rispetto del contratto”) del citato Regolamento prevede che il contratto fra un professionista e una società può terminare, non solo alla sua naturale scadenza, ma anche per mutuo accordo tra le parti.
Tutto chiaro, dunque ?
Non proprio, perché, come da Comunicato Ufficiale n. 150/A della FIGC, il Consiglio Federale, nella riunione del 27 aprile 2012, ha deliberato, tra l’altro, che possono essere tesserati calciatori professionisti provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva terminata entro il 31.07.2012.
In base, quindi, alla Regolamentazione calcistica nazionale, il calciatore Saha non potrebbe essere tesserato dalla Lazio.
Tuttavia, poiché l’ordinamento sportivo italiano costituisce una articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale, esso deve conformarsi ai principi ed alle regole di quest’ultimo.
Vale, in sostanza, un principio di supremazia gerarchica del secondo sul primo, per cui, analogamente a quello che avviene nell’ordinamento generale, qualora una norma nazionale confligga con un Regolamento o con una Direttiva Comunitaria dettagliata e, pertanto, self executing, la norma nazionale confliggente và disapplicata a favore di quella comunitaria.
D’altronde, l’art. 1 ( “Ambito di applicazione “) del Regolamento FIFA, stabilisce che esso contiene” Regole generali e vincolanti relative allo status ed all’idoneità dei calciatori a partecipare al Calcio Organizzato e al trasferimento fra società appartenenti a Federazioni differenti “ .
Lo stesso art. 1, però, al comma 3, lettera a), nello specificare espressamente quali sono le disposizioni del Regolamento vincolanti a livello nazionale che vanno incluse senza modifica nei Regolamenti delle Federazioni nazionali, non indica l’art. 6, mentre il successivo art. 26 (“Misure transitorie”) , comma 3, recita “ Le Federazioni affiliate dovranno modificare i propri Regolamenti secondo quanto previsto dall’art.1 per assicurare che gli stessi siano conformi al presente Regolamento e li sottoporranno alla FIFA per approvazione entro il 30 giungo 2007”.
Ne discende che l’art. 6 del Regolamento FIFA, non rientrando fra quelli inclusi senza modifica nei Regolamenti delle Federazioni nazionali, deve ritenersi che rientri tra quelli cui avrebbero dovuto conformarsi tali Federazioni entro il 30 giugno 2007.
Evidentemente la FIGC, almeno quanto all’art. 6, non si è conformata; ma quid juris ove il Regolamento Federale nazionale, pur difforme dal citato art. 6, sia stato approvato dalla FIFA, così come previsto dal richiamato art. 26 ?
In questo caso, ben potrebbe sostenersi che la medesima FIFA avrebbe ritenuto di consentire tale difformità, per cui non vi sarebbe alcun contrasto tra la disposizione interna e quella internazionale, sicchè la prima andrebbe disapplicata a favore della seconda, considerato che la FIFA avrebbe autorizzato ed approvato tale difformità.
Il punto si è, dunque, a mio avviso, che, per dirimere la questione in un senso o in un altro, sia determinante e decisivo l’accertamento del se il Regolamento FIGC sui trasferimenti dei calciatori, recante la difformità di cui trattasi, sia stato oppure no approvato dalla FIFA.
Sotto questo profilo non è di trascurabile rilevanza il fatto che il più volte citato art.6 del Regolamento FIFA, nel consentire di tesserare un calciatore professionista privo di contratto al termine del periodo di tesseramento anche al di fuori di tale periodo, fa salvo il principio secondo cui le Federazioni nazionali sono autorizzate a tesserare i calciatori i questione “ a condizione che sia preservata l’integrità sportiva del campionato interessato”.
Laddove, qualora risultasse che la FIFA abbia approvato il Regolamento della FIGC, che non autorizza di tesserare calciatori privi di contratto al termine dei periodi di tesseramento oltre tali periodi, dovrebbe legittimamente ritenersi che l’approvazione della difformità sia stata motivata dall’aver la FIFA considerato che la stessa FIGC abbia così voluto preservare l’integrità sportiva dei Campionati di calcio interessati.
Infine, il 7 febbraio scorso è stato pubblicato dalla Commissione Europea un ponderoso ( pagg. 336) Studio predisposto da KEA – European Affairs ( Belgio) e dal Centro per la legislazione e l’economia dello sport, presso l’Università di Limoges (Francia), sugli aspetti economici e legali dei trasferimenti dei calciatori.
I risultati dello Studio saranno analizzati nel prossimo mese di aprile da un gruppo di esperti della UE, dedicato al tema della “Buona governance dello sport”.
Federsupporter chiederà formalmente alla UE di fare parte di tale gruppo in cui , mentre sono rappresentati FIFA, UEFA, Leghe Calcio Professionistiche e Associazioni dei Calciatori, non sono, allo stato, rappresentati Enti esponenziali, quale è Federsupporter, dei diritti collettivi e degli interessi diffusi dei tifosi.
I risultati dello Studio, che Federsupporter si riserva di analizzare e commentare approfonditamente, evidenziano, peraltro, criticità e indicano rimedi più volte, rispettivamente, rilevate ed avanzati dall’Associazione.
In particolare, vengono sottolineati sia scostamenti delle regole sportive da quelle generali in materia di rapporti di lavoro, scostamenti non giustificati dall’autonomia e dalla specificità dello sport, sia difetti di trasparenza e legalità nelle transazioni commerciali aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori, con specifico riferimento ai flussi finanziari concernenti detti trasferimenti; difetti comportanti frodi, abusi e illegalità.
Le stesse criticità, le stesse frodi, gli stessi abusi e le stesse illegalità rilevate più volte da Federsupporter; rilievi finora ignorati ed inascoltati.
Rilievi, in specie, di cui agli esposti del 18 ottobre e del 15 novembre 2012 ( vedasi www.federsupporter.it) inviati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva .
In questa sede vale la pena di richiamare quanto rilevato al penultimo capoverso dell’esposto del 18 ottobre, in cui era richiesto l’intervento del Ministero anche proprio per eliminare zone franche e zone grigie che si prestano a consentire e favorire nel mercato del lavoro e nei trasferimenti dei calciatori quei complessi meccanismi simulatori e interpositivi, di cui parla la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4937, Sez. Tributaria, dell’11 novembre 2009, depositata il 26 febbraio 2010.
Avv. Massimo Rossetti
Roma 1 febbraio 2013
I cattivi esempi del calcio .
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)
In specie, da ultimo, con riferimento a comportamenti tenuti da alcuni allenatori ( vedasi Conte) e calciatori ( vedasi Chiellini), nonché dai tifosi di alcune squadre, si è parlato e si parla di “cattivi esempi “provenienti dal mondo del calcio.
Di particolare interesse è l’intervista rilasciata il 30 gennaio scorso a “Sport Panorama .it” dal Dr. Roberto Massucci, Vice Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
Nell’intervista il Dr. Massucci, molto opportunamente e condivisibilmente, sottolinea che : “ la lotta all’illegalità si fa non solo con operazioni di polizia, ma anche con gli esempi e la consapevolezza che le regole esistono e vanno rispettate”.
Quello del rispetto delle regole è un principio che molti protagonisti del mondo del calcio spesso proclamano e sbandierano, ma , altrettanto spesso, predicando bene e razzolando male e ad usum delphini.
E gli esempi peggiori, da questo punto di vista, provengono, non solo e non tanto da alcuni allenatori, calciatori e da alcune frange di tifosi, quanto, piuttosto, dalle stesse Istituzioni calcistiche e da chi nell’ambito di queste ultime occupa cariche di responsabilità e di rilievo.
Che dire, infatti, di regole dell’ordinamento sportivo cambiate o “sospese”, improvvisamente e all’ultimo momento, con motivazioni prive di fondamento e, addirittura, pretestuose, per favorire qualche Presidente ?
E che dire, come dimostrano le recenti elezioni per il rinnovo delle cariche della Lega Calcio di Serie A, di rielezioni ed elezioni ai vertici di detta Lega e, conseguentemente, della FIGC, di soggetti pluricondannati, anche in via definitiva, per delitti quali: la frode sportiva, la bancarotta fraudolenta, la manipolazione del mercato finanziario, l’ostacolo all’attività di vigilanza della Consob, la truffa ?
E che dire, ancora, di una legge sugli stadi bloccata in Parlamento da oltre due anni perché qualche Presidente di società di calcio vorrebbe utilizzarla per realizzare speculazioni edilizie in spregio di vincoli ambientali ?
E che dire, infine, del fatto che, tra le cosiddette “ riforme” che la FIGC vorrebbe adottare, vi sarebbe quella di reintrodurre la possibilità per lo stesso soggetto di controllare più società appartenenti alla sfera professionistica, utilizzando pretestuosamente il modello spagnolo che consente alle società maggiori di poter avere una squadra A e una squadra B, nonostante che i controlli societari incrociati erano stati vietati, proprio perché avevano causato nel passato, dal punto di vista sportivo e , soprattutto, extrasportivo, anomalie, per usare un eufemismo, di bilancio e fiscali ?
E come mai, nonostante le ripetute denunce ai competenti Organismi, sportivi ed extrasportivi, deputati alla vigilanza ed al controllo, presentate da Federsupporter, non risulta, almeno finora, che tali Organismi si siano doverosamente attivati per verificare se le attività di intermediazione relative ai trasferimenti dei calciatori avvengano nel rispetto delle famose “ regole” : non solo di quelle dell’ordinamento sportivo, ma anche, anzi soprattutto, di quelle dell’ordinamento generale ?
Quanto sopra, in specie, sotto il profilo delle norme concernenti l’intermediazione in materia di rapporti di lavoro ( i calciatori, non lo si dimentichi, sono, per legge, lavoratori dipendenti) e delle norme in materia di evasione ed elusione fiscale e di riciclaggio di proventi da attività illecite.
E come mai, per finire, gli organi di informazione, mentre paiono molto interessati ed attenti a ciò che fanno calciatori, allenatori e tifosi, non sembrano esserlo altrettanto nei confronti delle questioni in precedenza enunciate e denunciate da Federsupporter ?
Non sarà che si preferisce guardare e far guardare la pagliuzza e non la trave ed inseguire e fare inseguire il dito anzichè la luna ?
I casi Parmalat e Monte dei Paschi di Siena non insegnano nulla ?
Ognuno si dia le sue risposte.
Avv. Massimo Rossetti
Il Consiglio Direttivo ed i soci tutti di Federsupporter si stringono intorno alla famiglia Garrone, alla Società Sampdoria Calcio e ai suoi sostenitori per la scomparsa di Riccardo Garrone, un Presidente e un Personaggio che ha caratterizzato a lungo la storia del calcio con il Suo esempio di correttezza e stile.
Il Presidente
Dott. Alfredo Parisi
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